Art. 5.
(Dipartimento governativo per la sicurezza).

      1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza si avvale del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS), istituito, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento svolge le funzioni indicate nella presente sezione ed è ordinato nelle seguenti strutture:

          a) Direzione esecutiva;

 

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          b) Centro di analisi integrata strategica;

          c) Ispettorato;

          d) Ufficio centrale per la segretezza;

          e) Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi.

      2. L'Ispettorato, l'Ufficio centrale per la segretezza e l'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi dipendono direttamente dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, ferme restando le dipendenze organiche e funzionali dal DGS per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche.
      3. L'ordinamento delle strutture di cui al comma 1 e la loro articolazione in uffici e nei servizi sono stabiliti con apposito regolamento.
      4. Presso il DGS opera il Comitato di garanzia di cui all'articolo 36.